Il Decreto Legislativo n. 102 del 4 Luglio 2014 all’art. 9, comma 5, lettera D, prevede che l’unico metodo di riparto ammissibile per la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, debba avvenire in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla UNI 10200 e successivi aggiornamenti.
La norma stabilisce i principi per l’equa ripartizione delle spese di climatizzazione in edifici di tipo condominiale, provvisti o meno di dispositivi per la contabilizzazione dell’energia termica distinguendo i consumi volontari di ogni singola unità immobiliare da tutti gli altri consumi involontari.
I primi rappresentano il reale consumo pro abitazione per combustibile o teleriscaldamento più energia elettrica; i secondi rappresentano invece le perdite di rete e variano in ragione della tipologia impiantistica e dallo stato delle coibentazioni, devono essere calcolati anch’essi in modo analitico (in mancanza di schemi degli impianti si utilizzano i valori tabellari previsti dalla norma UNI 10200).
La spesa va ripartita nel seguente modo:
La norma UNI 10200/2013 è stata resa cogente dal Decreto Legislativo 102/14 (in Gazzetta Ufficiale il 19 luglio 2014), pertanto la sua applicazione non è più a carattere volontario bensì obbligatorio. Qualsiasi altro meccanismo di riparto non è consentito né l’Assemblea di Condominio può approvare un meccanismo di ripartizione delle spese diverso dalla UNI 10200.